0 8 minuti 5 anni

di Ileana Sciarra

Un accordo con il Brasile, firmato dall’ex ministro della Giustizia del Pd Andrea Orlando, potrebbe consentire all’ex terrorista Cesare Battisti di uscire di galera ben prima del previsto. Il documento integrale, che risale al 7 ottobre 2017 e di cui l’AdnKronos è entrata in possesso, commuta l’ergastolo in una pena di 30 anni e potrebbe accorciare notevolmente la permanenza in carcere dell’ex leader dei Pac per la possibilità del detenuto di ricorrere ai benefici di legge. Di questo accordo di estradizione il difensore di Battisti, l’avvocato Davide Steccanella, ha chiesto l’applicazione, con un’istanza presentata alla Corte d’Assise d’Appello di Milano. Una mossa che si accompagna alla svolta storica compiuta a marzo dall’ex terrorista arrestato in Bolivia dopo 37 anni di latitanza, di ‘collaborare’ con la giustizia: a marzo infatti Battisti, che si è sempre dichiarato innocente, ha per la prima volta ammesso di fronte ai magistrati le sue responsabilità nei quattro omicidi per i quali è stato condannato. Un gesto forse parte di una strategia processuale che potrebbe portare Battisti fuori dal carcere di Oristano molto prima del previsto.

Secondo il legale, l’accordo con il Brasile sarebbe l’unico titolo valido di estradizione per l’ex Pac, visto che il rimpatrio dalla Bolivia non ha rispettato la procedura di espulsione prevista dalla legge boliviana, né per quanto riguarda i tre giorni da attendere per permettere il ricorso né per quanto riguarda l’invio dell’espulso nel ‘paese d’origine’, “che risultava pacificamente essere il Brasile” scrive l’avvocato Steccanella nell’istanza, spiegando, tra l’altro, che, in caso di commutazione dell’ergastolo in 30 anni, dalla pena dovrà essere “detratto quanto oggetto dei diversi provvedimenti di condono” e il periodo già trascorso in carcere.

A gennaio scorso, a poche ore dall’arresto di Battisti, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede aveva subito precisato – via Twitter – che il rientro in Italia dell’ex Pac direttamente dalla Bolivia avrebbe consentito di fargli scontare la pena comminata in Italia, ovvero l’ergastolo.

In questo modo – la convinzione in via Arenula, che rispetto al gennaio scorso non è affatto cambiata, assicurano dal ministero – veniva di fatto bypassato l’accordo con il Brasile in cui il nostro Paese si era impegnato per garantire che l’ergastolo – pena non prevista dal sistema giudiziario brasiliano che lo considera incostituzionale – non venisse applicato a Battisti.

L’intesa, che puntava dunque a superare l’asimmetria tra i due sistemi giudiziari, all’epoca venne siglata da Orlando per ottenere il via libera all’estradizione, il cui iter era già stato espletato e che altrimenti si sarebbe arenato. Ma ora il legale di Battisti mira ad avvalersi di quell’accordo per consentire all’ex terrorista di uscire di galera ben prima del previsto.

Ecco il testo integrale dell’accordo:

Rilevato che il data 17 aprile 2007 il ministro della Giustizia avanzava alle Autorità della Repubblica federativa del Brasile la richiesta di estradizione nei confronti del cittadino italiano Cesare Battisti, nato a Cisterna di Latina il 18.12.1954m in relazione al provvedimento di unificazione di pene concorrenti e ordine di esecuzione n.525/1993 R.Es., emesso in data 17 aprile 2007 dal procuratore generale presso la Corte d’Appello di Milano per l’espiazione della pena complessiva detentiva dell’ergastolo con l’isolamento diurno per mesi sei;

Osservato che la domanda di estradizione è stata avanzata in relazione ai seguenti reati: omicidio premeditato dell’agente di custodia Antonio Santoro, avvenuto in Udine il 6.6.1978; omicidio di Pierluigi Torregiani, avvenuto in Milano il 16.2.1979;

Rilevato che nell’ordinamento giuridico brasiliano l’ergastolo non è consentito, stante la previsione normativa di cui all’art. 75 del codice penale, per il quale il periodo massimo di detenzione non può essere superiore a 30 anni;

Osservato che le Autorità brasiliane hanno richiesto un impegno formale da parte dell’Italia a commutare la pena dell’ergastolo nella reclusione per una durata massima di 30 anni, oltre che a considerare il periodo di detenzione sofferto in Brasile a scopo di estradizione come detenzione già sofferta nello Stato Richiedente ed escluso dal computo della pena definitiva da espiare;

Visto l’art. 720 n.4 del codice di procedura penale il quale dispone che il ministro della Giustizia è competente a decidere in ordine all’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l’estradizione, purché non contestanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano;

Rilevato che la commutazione della pena dell’ergastolo in quella di 30 anni di reclusione non si pone in contrasto con i principi fondamentali sopra indicati, atteso che nell’ordinamento giuridico italiano non vige il principio dell’inderogabilità dell’integrale attuazione della pena, sicché anche i condannati all’ergastolo, trascorso un periodo di tempo di non molto superiore a quello previsto per coloro che siano in espiazione di pene temporanee di più lunga durata, hanno diritto a che, verificandosi le condizioni poste dalle norme sull’ordinamento penitenziario, si valuti se la quantità di pena già espiata abbia positivamente assolto al suo fine rieducativo, con la rinuncia condizionata o definitiva, da parte dello Stato, alla sua ulteriore pretesa punitiva;

Osservato in particolare che il legislatore, nel dare concreta attuazione al principio costituzionale del fine rieducativo della pena, ha previsto che al condannato all’ergastolo possa essere applicata la disciplina della liberazione condizionale, quando abbia effettivamente scontato 26 anni di pena e che con la legge n.354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario ha previsto la possibilità di includere l’ergastolano nel regime di semilibertà dopo l’espiazione di almeno 20 anni di pena nonché di riferire all’ergastolano, quando dia prova di partecipare all’opera di riadattamento sociale, la detrazione di pena per ciascun semestre di pena detentiva scontata, in particolare al fine dell’anticipazione della liberazione condizionale rispetto al termine minimo fissato dall’art. 176 del codice penale;

Osservato che il termine di 30 anni di detenzione indicato come massimo di pena da espiare dall’Autorità estera appare perfettamente compatibile con l’ordinamento giuridico interno;

Considerato che, per quanto attiene alla condizione relativa al periodo di detenzione sofferto in Brasile a scopo di estradizione, da considerarsi come detenzione già sofferta nello Stato Richiedente ed escluso dal computo della pena definitiva da espiare, l’articolo 9 del Trattato Bilaterale tra Italia e Brasile già prevede, nell’art. 9, che ‘il periodo di detenzione sofferto dall’estradato nella Parte richiesta ai fine della procedura di estradizione sarà computato nella pena da eseguire nella Parte richiedente;

Dichiara di accettare le condizioni indicate dalle Autorità brasiliane in relazione alla consegna all’Italia di Cesare Battisti, garantendo che il tempo massimo di esecuzione della pena inflitta non supererà nella sua effettività 30 anni di reclusione e che il periodo di detenzione sofferto dall’estradato in Brasile ai fini della procedura di estradizione sarà computato nella pena da eseguire in Italia.

Sorgente: Battisti, ecco il documento che potrebbe ‘salvarlo’

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20