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La circolare INPS sull’assegno temporaneo per i figli a carico: ancora esclusioni per gli stranieri

La circolare INPS n. 93 del 30.6.2021 non chiarisce il testo del DL 79/21 e i titolari di permesso per famiglia o attesa occupazione restano ancora esclusi.

La circolare detta istruzioni per l’erogazione dell’assegno unico per figli minori introdotto dal DL 8.6.2021 n. 79 in via temporanea, in attesa della entrata in vigore, con il gennaio 2022,  dell’assegno unico e universale per il quale è già varata la legge delega (L. 1.4.2021 n. 46) ma non sono ancora stati emanati i relativi decreti delegati.

Come già segnalato il DL, varato con l’obiettivo di estendere l’assegno al nucleo familiare a coloro che oggi non ne hanno diritto (lavoratori autonomi e  disoccupati che non fruiscono della NASPI), presenta per quanto riguarda i cittadini extra UE una inaccettabile incongruenza. E’ infatti previsto che possano accedere alla prestazioni:

  1. I cittadini extra UE che siano familiari di cittadini UE
  2. I titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo
  3. I titolari di un “permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata di durata almeno semestrale”.

 

La dizione di cui al punto 3 dovrebbe essere intesa come “permesso unico lavoro” ai sensi della direttiva 2011/98 cioè come permesso che consente di lavorare, comprendendo pertanto il permesso per famiglia e per attesa occupazione; inoltre, i “motivi di lavoro” dovrebbero comprendere i motivi di lavoro autonomo, posto che i titolari di detti permessi, pur essendo esclusi dalla tutela della direttiva 2011/98, sono comunque i naturali destinatari della nuova prestazione.

Si poteva quindi sperare che, nell’emettere la Circolare, l’INPS (e il Ministero del lavoro che lo controlla) chiarisse questo punto.  Ma così non è stato: la circolare si limita a reiterare la locuzione usata dal DL, con la conseguenza che  ai sensi della circolare restano esclusi:

  • i disoccupati titolari di permesso per famiglia o per attesa occupazione. Questa esclusione, oltre che del tutto illogica alla luce delle finalità della legge, è anche in contrasto con la direttiva 2011/98 che garantisce la parità di trattamento ai titolari di permesso che consente di lavorare.
  • I titolari di permesso per lavoro autonomo, esclusione anche in questo caso del tutto illogica visto che un italiano nelle medesime condizioni (che svolge cioè lavoro autonomo) ottiene invece il beneficio.

 

Unico aspetto positivo della circolare, l’estensione del beneficio ai titolari di protezione internazionale, che il DL aveva “dimenticato”.

Sorgente: La circolare INPS sull’assegno temporaneo per i figli a carico: ancora esclusioni per gli stranieri – Asgi

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