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Il destino di un orso bruno, chiamato M49, è diventato negli ultimi giorni oggetto di polemica. Divide l’opinione pubblica, così come la politica, e pone alcuni interrogativi di natura giuridica su cui – per una coincidenza fortuita – si è espressa proprio il 16 luglio la Corte Costituzionale. Ci sono state infatti dichiarazioni discordanti, tra le istituzioni, sulla legittimità o meno di un eventuale abbattimento.

Vediamo meglio dunque qual è la situazione.

La storia di M49

Tutto nasce dal fatto che l’orso M49 sia stato dichiarato un “esemplare problematico”, in base alla definizione che ne dà il Pacobace, il Piano d’Azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno sulle Alpi centro-orientali (frutto di un tavolo tecnico tra diversi enti locali, il Ministero dell’Ambiente e l’Ispra).

Il plantigrado, nell’ultimo anno, avrebbe infatti ucciso numerose bestie d’allevamento e, pur essendo ritenuto ad oggi non pericoloso per l’uomo secondo alcuni esperti, per tre volte avrebbe tentato di introdursi in “locali produttivi o privati”.

Per questo, il presidente della Provincia autonoma di Trento (Pat) Maurizio Fugatti (Lega), dopo aver acquisito il parere dell’Ispra, ha firmato il 1° luglio un’ordinanza – il cui testo non è pubblicamente consultabile – con cui si autorizza la “captivazione permanente” di M49. Cioè la cattura e il “carcere a vita”.

Il 14 luglio l’orso è finito in una trappola ed è stato catturato. È stato quindi trasportato nel centro faunistico del Casteller (una decina di chilometri a sud di Trento), dove è stato custodito in una gabbia elettrificata a 7.000 volt, secondo i protocolli previsti per questi casi. M49 è però riuscito a fuggire nel giro di poche ore.

Dato che il collare elettronico gli è stato tolto dopo la cattura, si temeva sarebbe stato molto difficile rintracciarlo. Secondo alcuni esperti, esemplari simili possono percorrere fino a cento chilometri in un giorno.

Abbiamo contattato l’ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento e ci è stato comunicato che l’orso, in realtà, non si sarebbe allontanato di molto dal centro del Casteller: una trappola fotografica l’avrebbe immortalato la mattina del 16 luglio, in buone condizioni, sulle montagne a sud-est di Trento.

Fugatti il 15 luglio ha dato l’ordine di catturare nuovamente l’animale e di abbatterlo, nel caso in cui possa esservi pericolo concreto per l’uomo. Nel già citato Pacobace, infatti, le “azioni energiche” previste a fronte dei comportamenti tenuti da M49 prevedono – tra le altre opzioni possibili – anche l’abbattimento.

Dall’ufficio stampa della Pat hanno precisato che le modalità di azione dipenderanno dalle circostanze concrete della cattura: potrebbe andare tutto liscio, così come potrebbe essere necessario narcotizzare o addirittura abbattere l’animale.

I contrari all’abbattimento

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa si è espresso, tramite la sua pagina Facebook, contro l’abbattimento. Il 15 luglio, infatti, Costa ha scritto: “La fuga di M49 dall’area attrezzata per ospitarlo non può giustificare un intervento che ne provochi la morte. Il presidente Fugatti moduli legittimamente il suo intervento”.

Anche le associazioni ambientaliste, ad esempio la Lav (Lega anti vivisezione), si sono schierate contro l’uccisione dell’orso, definita una scelta “scellerata e ingiusta”. Michela Brambilla, ex ministro del Turismo e presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, il 15 luglio ha dichiarato che “l’ordine di abbattimento di M49 emanato dal presidente della Provincia di Trento è vergognoso e privo di qualsiasi fondamento giuridico”.

Andiamo quindi a capire come e quando è possibile, da un punto di vista giuridico, ordinare l’uccisione di un orso.

Le regole per l’uccisione di un orso

L’orso, in base alla legge 157 del 1992 (art. 2 co.1), è una specie protetta. In particolare rientra tra le “specie di interesse comunitario che meritano una protezione rigorosa” elencate nell’Allegato D al Dpr 357 del 1997, che recepisce la normativa europea (direttiva 92/43/CEE) in materia di conservazione degli habitat naturali.

In base alla norma comunitaria, e a quella italiana che l’ha recepita (art. 8 del Dpr 357/1997), è vietato – tra le altre cose – “catturare o uccidere esemplari di tali specie”.

Questo principio generale ha però delle eccezioni.

In base all’articolo 11 del Dpr 357/1997, il Ministero dell’Ambiente, “sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica”, può autorizzare la cattura o l’uccisione di un orso, a tre condizioni.

La prima è che non deve esistere un’altra soluzione valida. La seconda è che non venga compromessa la popolazione della specie nel suo habitat naturale. La terza, infine, impone che la cattura o uccisione debba ricorrere per determinate finalità. Nel caso dell’orso M49, le finalità sarebbero “prevenire danni gravi (…) alle colture, all’allevamento (…) alla proprietà” e “l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica”.

Come abbiamo visto, però, questa deroga – in base alla normativa nazionale – sembrerebbe essere autorizzata solo dal Ministero dell’Ambiente. Nel caso dell’orso M49, il ministro Costa si è detto contrario. Dunque il presidente della Provincia autonoma di Trento (Pat) ha emanato un ordine illegittimo, come sostiene ad esempio Brambilla?

La questione qui si complica ulteriormente.

Lo scontro tra governo e Pat​

La Provincia autonoma di Trento ha approvato l’estate scorsa la legge n. 9 dell’11 luglio 2018 che, tra le altre cose, prevede (art. 1) sia il suo presidente ad autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione di orsi e lupi, dopo aver “acquisito il parere” dell’Ispra. La norma richiama la legge nazionale, ma di fatto “scavalca” le competenze del Ministero dell’Ambiente.

Per questo motivo il governo aveva presentato il 14 settembre 2018 un ricorso alla Corte Costituzionale, chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità dell’articolo 1 della legge provinciale n.9/2018, in particolare in quanto “lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato” (art. 117 co. 2 lett. s) cost.) e contraria al “divieto di avocazione di funzioni statali” (art. 118 co.2 cost.).

La Corte Costituzionale si è espressa, con un tempismo fortuito ma perfetto, proprio il 16 luglio, dichiarando inammissibile il ricorso del governo e legittima la legge 9/2018 della Pat (e una analoga della Provincia autonoma di Bolzano).

Dunque l’ordinanza del primo luglio del presidente Fugatti era, ed è, legittima là dove prevede che l’orso venga catturato e imprigionato a vita. Nell’ordinanza non si parla di abbattimento, ma considerato che un simile esito avverrebbe – in base a quanto affermato dallo stesso Fugatti – solo a fronte di circostanze concrete di pericolo per l’uomo, sembra comunque improbabile che sia necessario un nuovo atto formale.

Conclusione

L’ordine di catturare l’orso M49 è stato dato legittimamente dal presidente della Pat, Maurizio Fugatti. I dubbi di costituzionalità sulla legge provinciale che attribuiva al presidente della Pat questo potere sono stati cancellati dalla decisione della Corte Costituzionale del 16 luglio.

Anche dopo l’evasione dell’orso M49 resta valida l’ordinanza che lo qualifica come un “esemplare problematico” e che ne dispone la cattura. Se, alla luce delle circostanze concrete, sarà necessario l’abbattimento, questo esito è previsto da varie fonti normative italiane (come il Pacobace, il Dpr 357/1997 e la legge provinciale 9/2018) e comunitarie (direttiva 92/43/CEE).

Ci potranno naturalmente essere indagini e verifiche sulle circostanze particolari di un eventuale abbattimento: ma al momento risulta che l’operato della Provincia autonoma di Trento e del suo presidente siano in linea con la normativa.

Sorgente: È legittimo l’ordine di abbattere l’orso M49 in Trentino?

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