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Il governo ha finalmente modificato i decreti Sicurezza, dopo averlo annunciato diverse volte nell’ultimo anno. Arrivano novità importanti per le Ong e per il sistema di accoglienza: si cancellano le multe milionarie alle navi umanitarie e si reintroduce la protezione umanitaria, di fatto eliminata dai decreti Salvini. I richiedenti asilo potranno di nuovo iscriversi all’anagrafe comunale e convertire un permesso di soggiorno speciale in un permesso di lavoro. Ma vediamo una per una tutte le novità.

Dopo averlo annunciato più volte nel corso dell’ultimo anno, il governo ha approvato le modifiche ai decreti Sicurezza voluta da Matteo Salvini quando era ministro dell’Interno. Modifiche che erano state richieste anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che erano state promesse diverse volte dal Partito democratico. “Abbiamo corretto delle storture sui decreti Salvini che sul lato dell’immigrazione avevano creato gravi danni perché hanno aumentato per ragioni di esclusiva propaganda il numero degli irregolari, in una azione di governo molto meno efficace sul fronte dei rimpatri e dei collocamenti”, ha commentato il viceministro dell’Interno, Matteo Mauri. “Con il nuovo decreto immigrazione reintroduciamo la protezione umanitaria e torniamo a dei centri di accoglienza piccoli che favoriscono più integrazione”, ha aggiunto.

Le novità più importanti riguardano le sanzioni alle Ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo: anche se non sono state eliminate definitivamente le multe, queste non potranno più arrivare fino a 1 milione di euro come stabilito dai decreti Salvini e le navi umanitarie non potranno più essere confiscate. Arrivano anche importanti cambiamenti per quanto riguarda i migranti in Italia: ieri sera il Cdm ha di fatto reintrodotto la protezione umanitaria che era stata cancellata dai decreti Sicurezza e ha stabilito la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro quelli per protezione speciale. I richiedenti asilo potranno tornare ad accedere al sistema di accoglienza diffusa (ex SPRAR, ora SIPROIMI) che i decreti Sicurezza invece avevano riservato solo a chi beneficiava già della protezione internazionale. È stato reintrodotto il divieto di respingimento o espulsione verso gli Stati in cui il richiedente asilo rischia di essere esposto a violazioni dei diritti umani. La permanenza massima nei centri per il rimpatrio inoltre si riduce da 180 a 90 giorni. Diminuisce anche il termine massimo per il riconoscimento della cittadinanza, che passa da 48 a 36 mesi. Infine, torna la possibilità per chi ha fatto richiesta di protezione di iscriversi all’anagrafe comunale: anche in questo caso questa facoltà era stata cancellata dai decreti Salvini, finendo nel mirino della Consulta che aveva definito il divieto come incostituzionale.
Le nuove norme sull’immigrazione
Le novità per le Ong

Il nuovo decreto afferma che le modifiche ai decreti Sicurezza rispondono all’esigenza di tenere conto “dei principi costituzionali e internazionali vigenti”. Per quanto riguarda le novità introdotte per le Ong, le modifiche richiamano alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay e specifica che il ministro dell’Interno (di concerto con quello della Difesa e quello dei Trasporti) può vietare alle navi umanitarie di entrare nelle acque territoriali solo qualora le operazioni di soccorso non siano state immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato bandiera, o nel caso in cui non abbiano rispettato le indicazioni dell’autorità Sar, “emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico dei migranti”.

Come anticipato, vengono eliminate le multe fino a 1 milione di euro per le navi umanitarie che non rispettano il divieto di ingresso, anche se le sanzioni non sono del tutto cancellate. Si legge: “Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente la multa è da euro 10 mila a euro 50 mila”. Spariscono le sanzioni amministrative, compresa la confisca della nave, ma per chi violerà il diritto di ingresso permane il rischio di reclusione fino a 2 anni “nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare”.
La protezione internazionale

Sono state introdotte delle modifiche per quanto riguarda la protezione internazionale, che di fatto viene reintrodotta. Come detto, questa era stata cancellata dai decreti Salvini, rendendo irregolari moltissime persone che si trovavano sul nostro territorio con permesso di soggiorno dato proprio da questa particolare forma di protezione (una delle tre che potevano essere chieste, oltre all’asilo politico e quella sussidiaria). Inoltre il nuovo decreto stabilisce che siano convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro quelli per protezione speciale (ragioni umanitarie), per calamità, per residenza elettiva, per acquisto cittadinanza o apolidia, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza a minori.

Si interviene inoltre in merito all’iscrizione alla anagrafe comunale da parte dei richiedenti asilo, ricordando che “in proposito la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’intero complesso normativo che precludeva l’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo per violazione dell’articolo 3 della Costituzione” citando come motivazioni una “irrazionalità intrinseca” e una “irragionevole disparità di trattamento” che rende più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi garantiti. Si regola anche il rilascio della carte di identità che potranno avere una validità di tre anni.

“Il provvedimento reca poi una ampia riforma del sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione. Il principio su cui si fonda l’intervento strutturale consiste nell’individuazione del nuovo Sistema di accoglienza e integrazione (destinato a succedere a SIPROIMI) come caposaldo ove svolgere le operazioni di accoglienza”, si legge ancora. La prima assistenza si svolgerà sempre nei centri governativi ordinari e straordinari, ma poi si individuerà un sistema strutturato su due livelli: da un lato ci si occuperà delle procedure per il riconoscimento (o meno) della protezione internazionale ai richiedenti asilo, mentre dall’altro si lavorerà alle iniziative di integrazione per i rifugiati. Si riconosce anche la riduzione del termine massimo per il riconoscimento della cittadinanza da 48 a 36 mesi.
Il divieto di respingimento

Per quanto riguarda il divieto di espulsione e respingimento nei casi in cui c’è il rischio di esporre il migrante a violazioni dei diritti umani si legge: “Sotto il profilo del pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, assume particolare rilevanza l’intervento nel testo che prescrive il divieto di espulsione o respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per l’interessato, il rischio di tortura”. In questo senso si parla di “trattamenti inumani o degradanti”, ma anche di violazioni del diritto per quanto riguarda “la vita privata e familiare”. Nei casi di questo tipo scatterà invece il rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale. Nei casi in cui si dovesse effettivamente procedere con il rimpatrio, il nuovo decreto stabilisce che il periodo massimo che un migrante potrà trascorrere nei centri per i rimpatri debba scendere da 180 a 90 giorni (“prorogabili per altri 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri”).
Le nuove norme sul Daspo urbano

Il nuovo decreto non contiene solo delle novità per quanto riguarda la gestione dell’immigrazione, ma anche delle “disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento”. In particolare si legge: “Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o condanne anche con sentenza non definitiva per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, il questore può disporre per ragioni di sicurezza il divieto di accesso agli stessi locali o esercizi analoghi”. Questo Daspo urbano riguarda anche “le persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio”.

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Disposizioni urgenti in mat… by Stefano Rizzuti

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Sorgente: Nuovi decreti Sicurezza: torna la protezione umanitaria e spariscono le multe milionarie alle Ong

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