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Quali sono le sanzioni previste dal codice penale italiano? E qual è la disciplina negli altri principali Paesi europei? Andiamo a vedere i dettagli

Il caso di cronaca dello stupro di Ragusa ha riacceso le polemiche sulle pene che vengono inflitte per questo genere di reati. Il presunto colpevole, individuato grazie alla testimonianza della vittima, aveva – secondo quanto riportano fonti di stampa – già subito una condanna di primo grado a due anni e mezzo di carcere nel 2018. Tra le accuse che gli erano state mosse figurava, insieme al sequestro di persona e alla rapina, anche la violenza sessuale.

Com’è possibile allora che fosse a piede libero? Quali sono le sanzioni previste dal codice penale italiano? E qual è la disciplina negli altri principali Paesi europei? Andiamo a vedere i dettagli.

Le pene in Italia per le violenze sessuali

Prescindiamo dal singolo caso di cronaca, di cui non conosciamo tutti i dettagli necessari, e vediamo qual è la disciplina del codice penale italiano per le violenze sessuali.

L’articolo 609 bis c.p. prevede – come modificato dalla legge (l. 69/2019, art. 13) che ha introdotto il cosiddetto “codice rosso” – la pena della reclusione dai 6 ai 12 anni (in precedenza era dai 5 ai 10 anni) per chi «con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali».

Gli articoli successivi prevedono una serie di aggravanti – la minore età della vittima, lo stato di gravidanza, l’uso di armi o di alcol e via dicendo –, che possono portare la pena fino a un massimo di 24 anni (violenza su bambini under-10), ma il terzo comma dell’articolo 609 bis c.p. prevede anche che «nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

Dunque, se il caso di violenza sessuale – che può concretizzarsi in uno stupro ma non solo, l’articolo del codice penale comprende anche tutta una serie di altre condotte meno gravi – è ritenuto poco grave dal giudice, la pena può essere minimo di due anni (prima del 2019, come nel caso di cronaca citato, un anno e otto mesi).

In questo caso è possibile che, a determinate condizioni, venga applicata la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), che sospende l’esecuzione della pena per cinque anni, passati i quali – in caso di buona condotta – il reato si estingue.

Se anche non viene applicata la sospensione condizionale, chi deve scontare una pena inferiore ai due anni può – sempre a determinate condizioni, come la non pericolosità sociale e l’assenza di rischio che il reato venga commesso nuovamente – accedere alla detenzione domiciliare. Finisce, cioè, di scontare la pena a casa propria.

Quindi, ad esempio, un condannato per violenza sessuale a due anni e sei mesi di carcere, dopo sei mesi di reclusione avrebbe già diritto a chiedere la detenzione domiciliare.

Nel complesso, dunque, la disciplina del codice penale delle violenze sessuali ha dei margini molto ampi: le pene possono oscillare da un minimo di due anni di reclusione – il che lascia aperta la possibilità della sospensione condizionale della pena e delle detenzione domiciliare – fino a un massimo di 24 anni. Spetta al giudice, a seconda delle circostanze del caso concreto, stabilire la durata della reclusione.

Su questa oltretutto possono poi influire anche i “procedimenti speciali” previsti dal codice di procedura penale – come ad esempio il rito abbreviato, il patteggiamento, il giudizio immediato e via dicendo – che riducono la durata della pena a fronte di un’accelerazione nei tempi necessari a concludere il giudizio.

Un confronto europeo

Ma, al di là dei dettagli sulle procedure e sui casi particolari, la pena “normale” prevista in Italia per le violenze sessuali (6-12 anni di reclusione) è inferiore a quelle previste negli ordinamenti dei principali Paesi europei? Andiamo a vedere.

Francia

In Francia, il codice penale prevede, all’articolo 222-23, che «qualsiasi atto di penetrazione sessuale, di qualsiasi natura, commesso […] con violenza, coercizione, minaccia o sorpresa è uno stupro. Lo stupro è punito con quindici anni di reclusione».

Sono poi previste dagli articoli successivi una serie di pene più severe (20 anni, 30 anni, ergastolo) per diverse ipotesi di stupro aggravato (ad esempio, se la vittima muore in seguito alla violenza).

Il codice francese quindi, a differenza di quello italiano, ha una serie di articoli dedicati specificamente allo stupro. Le “altre forme di violenza sessuale” (art. 222-27) sono invece punite con la reclusione fino a cinque anni, che sale a sette o a dieci anni in ipotesi considerate più gravi dal codice.

Germania

Anche in Germania la pena massima prevista per le violenze sessuali – ma in generale per i reati che comportano la reclusione ma non l’ergastolo (art. 38 co.2 del codice penale) – è di 15 anni.

Il minimo, in base all’art. 177 del codice penale è di un anno per le violenze sessuali meno gravi, ma può salire a due, tre e cinque anni a seconda delle circostanze. Ad esempio la pena minima di 5 anni è prevista se il colpevole abusa fisicamente in modo grave la vittima durante la violenza.

Regno Unito

Nel Regno Unito la normativa distingue i casi di stupro, di molestie sessuali diverse dallo stupro, di molestie sessuali e di stalking.

In Italia invece, lo ricordiamo, stupro e altro genere di violenze sessuali sono regolate dal medesimo articolo del codice penale, che poi – tramite i meccanismi delle aggravanti previste esplicitamente dalla legge – consente al giudice di trattare con maggiore o minore severità i diversi casi.

Nel Regno Unito per lo stupro è prevista (Sexual Offences Act 2003, Section 1) la pena dell’ergastolo. Per le molestie sessuali di altro genere le pene variano (Sexual Offences Act 2003, Section 2-3) da un massimo di 10 anni (palpeggiamenti o simili) all’ergastolo (se c’è penetrazione, anche non del pene ma di altre parti del corpo).

Spagna

In Spagna il codice penale (art. 179) punisce lo stupro con la stessa pena prevista in Italia: la reclusione dai 6 ai 12 anni. Se invece si tratta di violenze sessuali di altro genere (art. 178) la pena è la reclusione da 1 a 5 anni.

Se si verificano circostanze aggravanti (art. 180, ad esempio se lo stupro è di gruppo, o se la vittima è minorenne o handicappata) le pene aumentano a 10 anni per le violenze e a 15 anni per lo stupro.

Conclusione

La normativa italiana sulle violenze sessuali presenta alcune differenze rispetto a quanto previsto negli altri principali Paesi europei. In particolare non viene distinto lo stupro dalle altre violenze sessuali, come fanno invece ad esempio gli ordinamenti francese, spagnolo e del Regno Unito.

Al netto di questo, le pene previste sono sostanzialmente simili nei Paesi dell’Europa continentale analizzati – Italia, Francia, Germania e Spagna – mentre sono più elevate, con la previsione generale dell’ergastolo, nel Regno Unito.

Nonostante ciò, come scriveva Agi due anni fa sulla base di un rapporto del United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, le percentuali di donne che hanno subito una violenza sessuale nel corso della propria vita sono significativamente superiori nel Regno Unito che in Italia o in Spagna. I due Paesi mediterranei, anzi, sono quelli che risultano avere tra le percentuali più basse di donne violentate, sia in famiglia che da sconosciuti.

Sorgente: In Italia le condanne per stupro sono troppo morbide? Un confronto con l’Europa

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