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Il disegno di legge approvato dal Senato il 17 luglio (diventerà legge efficace dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) si compone di 21 articoli e interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale

codice rosso nuove regole
Foto: AGF

Il 17 luglio il Senato ha approvato il disegno di legge n.1200 che, tra le altre cose, introduce il cosiddetto “codice rosso” per le violenze domestiche e di genere. Il testo, che era già stato approvato alla Camera il 3 aprile, diventerà così legge dello Stato dopo che sarà promulgata da parte del Quirinale e dopo che saranno passati 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Hanno votato a favore del provvedimento 197 senatori, 47 si sono astenuti e nessuno ha votato contro.

Ma cosa prevede di preciso questo “codice rosso” e cosa cambia rispetto al passato?

Il contenuto della legge approvata

Il disegno di legge approvato dal Senato il 17 luglio si compone di 21 articoli e interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale. Le novità principali sono tre.

La prima, che è stata appunto riassunta nell’espressione “codice rosso”, prevede per alcuni reati una velocizzazione nella partenza del procedimento penale e, quindi, nell’adozione di eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

La seconda sono pene più dure per alcuni reati già esistenti: i maltrattamenti contro familiari e conviventi (qui la sanzione passa da 2 a 6 anni a da 3 a 7 anni, e viene prevista una forma aggravata se i maltrattamenti coinvolgono minori, donne incinte e disabili) e gli atti persecutori (la sanzione passa da 6 mesi a 5 anni a da 1 anno a 6 anni e mezzo).

La terza è l’introduzione di nuovi reati nel codice penale. In particolare:  la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (nuovo art. 387 bis c.p.), punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; la costrizione o l’induzione al matrimonio (nuovo art. 558 bis c.p.), puniti con la reclusione da 1 a 5 anni (salvo aggravanti, come la minore età); la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cioè il cosiddetto revenge porn (nuovo art. 612 ter c.p.), punito con la reclusione da 1 a 6 anni (anche qui, salvo aggravanti).

Cosa prevede il “codice rosso”

Il “codice rosso” è una novità contenuta nei primi tre articoli del disegno di legge appena approvato dal Senato.

Per prima cosa, vediamo in che casi si può applicare. La norma prevede che questa sorta di “corsia veloce” sia utilizzabile per alcuni reati. Questa la lista completa: maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Se la polizia ne viene a conoscenza, in base all’articolo 1 del ddl approvato dal Senato, deve riferirlo immediatamente al pubblico ministero, anche oralmente (ma la comunicazione scritta deve seguire il prima possibile).

In base all’articolo 2 del ddl, il pubblico ministero, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, sente la persona offesa o chi ha denunciato i fatti di reato (il termine di tre giorni può essere prorogato in casi particolari).

Secondo quanto dispone, infine, l’articolo 3 del ddl, la polizia giudiziaria procede subito alle indagini e mette il prima possibile a disposizione del pm la documentazione delle attività svolte.

Queste disposizioni, come avevamo visto in passato, vanno ad aggiungersi a norme in materia già esistenti. Andiamo allora a vedere i dettagli di quali siano effettivamente le novità che entreranno in vigore grazie al “codice rosso”.

Cosa cambia con il “codice rosso”

Il pm deve esserne informato subito

L’obbligo per la polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pm la notizia di reato per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti domestici è una novità del “codice rosso”.

Fino ad ora, un obbligo simile era previsto dal codice di procedura penale (art. 347 co.3 c.p.p.) solo per altri reati molto gravi (quelli previsti dall’art. 407 co.2 lett. a) nn. da 1 a 6 del codice penale: devastazione, saccheggio, strage, guerra civile, traffico d’armi, mafia, terrorismo e così via) e «in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza».

Il “codice rosso” ha quindi inserito le violenze e i maltrattamenti tra i casi in cui è la legge a stabilire che ci sia urgenza (come per i reati molto gravi sopra citati). Finora invece era la polizia giudiziaria a decidere discrezionalmente, a fronte di questi reati, quando si era in presenza di un’urgenza o meno.

Non è invece una novità che ai casi di violenza e maltrattamenti venga data priorità nel corso del processo. Questa precedenza era già stata introdotta da una norma del 2013 (d.l. 93/2013, nota anche come “legge contro il femminicidio”), varata dal governo Letta. Già allora era stata modificata (con l’art. 132 bis) la legge (d.l. 28 luglio 1989, n. 271) che stabilisce i casi in cui, in un processo, è assicurata la priorità assoluta.

Tre giorni per ascoltare la vittima o chi ha denunciato

Il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato che viene dato al Pm per ascoltare la vittima dei reati di violenze o maltrattamenti (o chi ha denunciato il fatto) è un’altra novità del “codice rosso”.

Finora infatti l’art. 362 c.p.p., modificato dal “codice rosso”, precisava solo che nel caso fossero coinvolti minori o soggetti vulnerabili il Pm si dovesse avvalere dell’aiuto di esperti di psicologia o psichiatria.

Il nuovo termine di tre giorni tuttavia non è sempre inviolabile. La nuova norma prevede infatti che, se «sussistono imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa», il termine possa essere sforato.

La polizia giudiziaria, quando delegata dal Pm, procede senza ritardo

Infine è una novità – ma dal contenuto piuttosto blando – che la polizia giudiziaria, quando compie degli atti di indagine per conto del Pm (vedi art 370 c.p.p.), lo faccia «senza ritardo» se si tratta dei reati citati di maltrattamenti e violenze domestiche.

Discorso analogo anche per la previsione che la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, «metta senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività».

Conclusione

Il disegno di legge 1200 approvato il 17 luglio dal Senato, e che a breve diventerà legge dello Stato, contiene tre principali novità: l’introduzione del “codice rosso”, l’inasprimento di alcune pene per reati di maltrattamenti e violenze già esistenti, l’introduzione di nuove figure di reato (come ad esempio il revenge porn).

Il “codice rosso”, a sua volta, introduce tre cambiamenti rispetto alla normativa finora in vigore. Il primo va a ridurre i margini di discrezionalità della polizia giudiziaria, prevedendo che quest’ultima comunichi al Pm sempre e immediatamente le notizie di reato di maltrattamenti e violenze sopra viste. Finora era la polizia giudiziaria a decidere quando – al di fuori di reati gravissimi come strage, mafia e terrorismo – ci fossero «ragioni d’urgenza».

Il secondo prevede che, a meno che non ci siano particolari esigenze, il Pm senta la persona offesa dal reato di violenze e maltrattamenti (o chi ha denunciato il reato) entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

Il terzo riguarda di nuovo la polizia giudiziaria, e le impone di agire «senza ritardo» quando agisce su delega del Pm per i reati di violenze e maltrattamenti sopra citati.

Sorgente: Che cosa cambia davvero con l’approvazione del “codice rosso”?

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