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COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPÎ FONDAMENTALI

ART. 1.
L’Italia è una Repubblica  fondata sul certificato verde,

La repubblica si riserva di sospendere, in casi eccezionali il certificato  solo tramite una legge del parlamento.
La sovranità appartiene al presidente del consiglio, che la esercita tramite decreti e tutti gli altri strumenti di natura eccezionale concessi dalla costituzione.

 

ART. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo in possesso di valida certificazione sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Richiede in ogni caso l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.

ART. 3.
Tutti i cittadini in possesso della certificazione in corso di validità hanno pari dignità sociale e sono in ogni caso eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica , per i soggetti in possesso della certificazione di cui all’articolo 1, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini ,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

ART. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini in possesso della certificazione di cui all’articolo 1, il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

ART. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ma in nessun caso è tenuta a tutelare chi non è in possesso di certificazione di cui all’articolo 1.

ART. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con
le relative rappresentanze.

ART. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Ritiene pertanto valida e incontrovertibile la decisione delle organizzazioni mondiali della sanità e non ritiene in nessun modo auspicabile ne fattibile nessun tipo di ricerca
o analisi indipendente al di fuori di tale organizzazione.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Il diritto di asilo è concesso in via prioritaria alle popolazioni Ucraine in fuga dalla
guerra fatta da quella bestia di Putin.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici

ART. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e si riserva pertanto di intervenire militarmente in scenari internazionali ove la NATO
abbia interesse ad intervenire sia per offesa che per difesa di nazioni a noi lontane o vicine a pro o contro i nostri interessi nazionali.
consente, in situazione di sudditanza verso gli Stati Uniti d’America alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri l’interesse e la sicurezza degli USA e dei suoi alleati più influenti ;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.

ART. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a
tre bande verticali di eguali dimensioni.

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