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Una sentenza molto importante del 12 gennaio, depositata oggi 20 febbraio 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale “profilassi v.accinali” non previamente individuate in via legislativa, valorizzando il principio della c.d. “riserva di legge”.

 

 

Ne avevamo già scritto lo scorso 3 settembre, riportando l’ordinanza di rimessione del Giudice dell’udienza preliminare di Napoli, dott. Andrea Cruciani, nel procedimento penale a carico di un tenente colonnello dell’Aeronautica militare, difeso dall’avvocato Francesco Terruli del foro di Taranto, inserito nel cronoprogramma propedeutico ad una missione all’estero con v.accinazioni da eseguirsi presso l’infermeria del quartier generale del Comando scuole A.M.-3^ Regione aerea di Bari Palese (leggi il nostro articolo del 3 settembre 2022).

Oltre a sollevare la questione della violazione della “riserva di legge”, il GUP aveva rilevato la illegittimità del cosiddetto “consenso informato”. Scriveva infatti il Giudice rimettente: “si appalesa evidente anche il contrasto tra «consenso» informato e «obbligo» vaccinale, risultando chiaro, all’esito di una valutazione di pura logica, ancora prima che giuridica, come sussista una inconciliabile antitesi tra l’espressione di un «consenso» – inteso quale libera e consapevole autodeterminazione volitiva – e l’adempimento di un «obbligo»”.

La Corte Costituzionale, accogliendo i rilevi del Giudice dell’udienza preliminare di Napoli, ha evidenziato l’illegittimità del modulo di consenso informato, che ancora compare a riguardo del vaccino covid sul sito del Ministero della Salute qui.

Scrive infatti, in merito, la Corte Costituzionale: “Alla illustrazione delle specifiche censure il giudice a quo premette, inoltre, come, proprio per la valenza obbligatoria delle vaccinazioni qui in esame, costituirebbe una ulteriore «aporia» – «non già dell’art. 206 bis C.O.M. bensì di talune prassi amministrative» – la richiesta rivolta al militare di sottoscrivere un «consenso informativo alla vaccinazione», non trattandosi invero di espressione di consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (sul consenso informato è citata la sentenza di questa Corte n. 438 del 2008)”. La Corte precisa che in caso di obbligo non può essere richiesta alcuna sottoscrizione di “consenso informato” aderendo alla tesi già espressa da due Commissioni Parlamentari d’inchiesta istituite nel 2010 al Senato e nel 2015 alla Camera per indagare sui casi di morte e gravi malattie che avevano colpito il personale militare impiegato sia all’estero che in particolari contesti operativi nazionali: “La lettera della disposizione censurata”, scrive la Corte“escluderebbe, poi, che sia richiesto al militare di firmare alcun modulo di consenso informato. Tale modulo, adoperato in via di prassi, interverrebbe comunque solo a valle di un procedimento volto a garantire che il militare riceva tutte le informazioni sul trattamento sanitario cui si sta sottoponendo, compresi gli e.ffetti a.vversi, rappresentando la sottoscrizione dello stesso l’ultimo «momento utile» per accertare che ricorrano i requisiti di «v.accinabilità»”.

La Corte Costituzionale sottolinea che la prima Commissione di inchiesta del Senato “osservava come – proprio perché non disciplinata in fonte primaria, e alla luce della riserva di legge prevista dalla Costituzione – l’imposizione di profilassi v.accinale «non [potesse] derogare al principio costituzionale della volontarietà». Ne traeva, altresì, la conseguenza che occorresse ritenere «non sanzionabile il rifiuto motivato di sottoporsi […] a pratiche v.accinali, da parte del personale militare»”.

La seconda Commissione, istituita nel 2015, con Presidente l’onorevole Gian Piero Scanu e Vicepresidenti gli onorevoli Ivan Catalano e Donatella Duranti, come riporta la Corte Costituzionale “si esprimeva criticamente, sia in riferimento alle modalità di esecuzione di tale profilassi – che in questo caso l’organo parlamentare qualificava come «obbligatoria» – sia in ordine alle valutazioni propedeutiche alla v.accinazione e alle procedure di osservazione successive alla somministrazione”.

Di seguito il link del testo integrale della sentenza depositata oggi.

Sorgente: IMPORTANTE SENTENZA della Corte Costituzionale n.25 depositata oggi 20 febbraio sull’obbligo v. Il modulo del consenso informato non può essere richiesto! IL TESTO INTEGRALE – eVenti Avversi

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