0 2 minuti 1 anno

 

Con ordinanza del 6 febbraio 2023, il Tribunale di Vicenza-Sez. Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da una cittadina del Gabon, sorella e figlia convivente di cittadini italiani, avverso il diniego di iscrizione obbligatoria al SSN oppostole dall’ULSS 8 Berica.

La giovane, convivente con la mamma e il fratellino italiani, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19 T.U.I., titolo di soggiorno rilasciato ai cittadini stranieri inespellibili in quanto conviventi con parente italiano entro secondo grado ex art. 19, comma 1 lett. c) TUI.

L’ULSS 8 ha dato esecuzione alle Linee Guida emanate dalla Regione Veneto con DGR 753/2019, che escludevano i permessi di soggiorno ex art. 19 TUI dai titoli che consentono l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN.

Secondo l’Azienda Sanitaria e la Regione, infatti, soltanto i permessi di soggiorno “per motivi di famiglia” rilasciati in seguito a procedura di ricongiugimento familiare ex art. 30 TUI consentono l’iscrizione de qua.

Il Giudice ha statuito che la mera titolarità di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia (anche rilasciato ai sensi dell’art. 19 TUI e pur in assenza della vivenza a carico) consente l’iscrizione obbligatoria in condizioni di parità con i cittadini italiani, sulla base di una interpretazione letterale e costituzionalmente orientata dell’art. 34, comma 1 lett. b) TUI. Ha quindi accertato il carattere discriminatorio dell’esclusione, condannando l’ULSS resistente a rilasciare la tessera sanitaria gratuita con effetto retroattivo e ordinando alla Regione Veneto di rimuovere le disposizioni discriminatorie dalla delibera 753/2019, così comprendendo, tra gli aventi diritto all’iscrizione obbligatoria, anche i titolari di permesso di soggiorno ex art. 19 TUI.

Sorgente: Il Tribunale di Vicenza condanna la Regione Veneto e la USSL 8 Berica per discriminazione – Asgi

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20