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Alba, Novembre 2022

In vista della prossima pronuncia della Corte Costituzionale in materia di legittimità dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, l’Associazione Civica Federazione Rinascimento Italia (FRI) ha promosso un’azione coerente coi propri scopi statutari, ovvero rivolta al supporto e alla protezione dei diritti fondamentali dei cittadini.

In particolare, preso atto della patente mancanza di una adeguata informazione diffusa in materia di trattamenti sanitari relativi al contagio da Sars-CoV-2, posto che quella corrente non è condotta in modo rigoroso come spetta all’interlocuzione scientifica ed è anzi spesso resa in via unilaterale, provenendo soltanto da irrilevanti pulpiti mediatici e non Istituzionali, si è voluto -con umiltà e spirito di servizio civico- offrire alla Corte costituzionale un elaborato scientifico, registrato professionalmente, con l’intervento di Professori e Medici esponenti dell’Accademia giuridica e medica nazionale, che non trovano spazio nei canali entro cui si sviluppa il dibattito pubblico.

Nel solco tracciato di recente dalla Corte costituzionale, che si mostra dialogante e dedita all’ascolto della società civile, si auspica che i Suoi Organi possano visionare il materiale allegato, fornito per intero al link e anticipato in questa sede da un breve stralcio indicativo dei contenuti di maggiore interesse per i fini di cui è causa, ovverosia la valutazione di legittimità del trattamento sanitario imposto col DL n.44/21.

Prima di svolgere una breve ricognizione dei principali passaggi contenuti nel video, ci sia consentito precisare che non si intende qui, né mai si è inteso, per vero, respingere l’astratta ammissibilità giuridica di un obbligo vaccinale in sé e per sé considerata. Perciò, si rifiuta energicamente qualsiasi sbrigativa considerazione della Associazione come soggetto “no-vax”, che riteniamo peraltro espressione vuota e del tutto indicativa del basso livello culturale di chi l’adopera e del dibattito di attualità sviluppatosi, in questi anni, intorno alla materia del contendere.

Piuttosto, secondo un approccio popperiano, l’Associazione, come Coloro che sono stati intervistati nel documento che viene condotto all’attenzione della Corte, si è posta in una posizione di apertura all’ascolto, mai squalificante e anzi valutativa; la stessa posizione, ci pare, che dovrebbe sorreggere qualsiasi tipo di valutazione coscienziosa.

Sicché, alla luce dei criteri dianzi accennati, ci è apparso dovuto considerare l’opinione tecnica di quella Dottrina che, recando argomenti ragionevoli e adducendo prove documentali, sostiene la necessità di qualificare altrimenti da vaccino il farmaco di cui all’obbligo ex art. 4 del DL 44/21.

Allo stesso modo, ci è parso di non potersi esimere dal tenere in debito conto le posizioni di chi, analizzando i dati pubblici, accessibili a chiunque, in quanto ostesi per obbligo di legge, ha registrato un incremento significativo della mortalità collettiva, accompagnato da una drammatica tendenza all’aumento esponenziale nel tempo. Tanto nel Nostro Paese, quanto in altri Stati, di cui anche nel documento allegato si è offerta una rigorosa lettura comparata.

Non meno, alla luce della tradizionale giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti sanitari forzosi, ci è apparso dovuto un approccio onesto e a-pregiudiziale circa la valutazione della idoneità del cd. vaccino anti SARS-CoV-2 agli scopi, specialmente normativi, per cui è stato imposto, ovverosia impedire il contagio da SARS-CoV-2, appunto.

Al riguardo, le rilevazioni fotografano un quadro reale in cui l’andamento epidemico, le ospedalizzazioni e le morti definite istituzionalmente “da Covid” ridondano a svantaggio di coloro che hanno ricevuto il farmaco. Sul punto, preme evidenziare che, oggi, una tale ricostruzione non si sostanzia nella resa di stime o nell’esposizione di studi e opinioni, trattandosi anzi di letture concrete, compiute sui dati raccolti dagli organi istituzionali preposti.

Detti dati mettono i tecnici già nella condizione di dichiarare, ancora con fondato e ragionevole motivo, qualcosa in più dell’inutilità sostanziale del farmaco per la salute di chi lo riceve e di quella degli altri, giungendo a riscontrare un effetto perfino negativo in capo ai vaccinati, e dunque della collettività.

Collettività della quale, non ci sfugge, occorre proprio tenere conto.

Come Illustri Vostri Colleghi già ammonivano in piena fase emergenziale, è legittimo chiedersi se l’interesse della collettività, ex art. 32 Cost., debba essere valutato esclusivamente a breve termine, ovvero anche nel medio o nel lungo periodo.

Se, in principio, quella voce rimase isolata, nonostante la profonda razionalità su cui la riflessione poggiava, oggi ci troviamo pienamente nel medio termine e proprio con quella serenità di approccio che allora è mancata occorrerebbe valutare i dati gravi che questa parte di Dottrina ci rappresenta.

La considerazione in fatto presupposta a tali riflessioni è l’irreversibilità della vaccinazione; il principio giuridico con cui illuminare quelle stesse riflessioni è la precauzione.

Espressamente disciplinato all’art.191 del TFUE, sebbene ivi in rapporto alla tematica ambientale, è evidente la natura giuridica di principio generale della precauzione; come tale, quindi, applicabile trasversalmente anche ad altri ambiti.

Tuttavia, proprio l’assenza di una positivizzazione reca costanti difficoltà alla sua applicazione: mai pacifica e spesso mancata.

Pertanto, ci appare auspicabile la definitiva consacrazione a livello costituzionale della precauzione, per modo che tale principio intervenga, finalmente, a guidare (e limitare) la regolazione normativa gerarchicamente inferiore.

Specialmente in materia di salute, la precauzione implica un approccio cautelativo, non essendo necessaria la certezza del sacrificio all’integrità psico-fisica di un soggetto per doversi astenere da una pratica irreversibile, ma risultando sufficiente in tal senso la probabilità mera, il rischio del danno. Del resto, nella consapevolezza non c’è cautela, semmai rimedio.

Tanto vale anche per il diritto dell’Unione, che considera legittimo un trattamento sanitario coatto le quante volte non costringa l’individuo a mettere in pericolo la propria salute in nome di quella degli altri.

Rimettendoci, quindi, al prudente apprezzamento della Corte costituzionale, si raccoglie l’invito della Pres. Sciarra, La quale ha invocato un forte senso di fiducia nella cittadinanza verso la giustizia e, specialmente -aggiungiamo noi- verso il Giudice delle Leggi, quale luogo di garanzia e solo organo capace di sottrarre l’ordine di valori dello Stato dal potere discrezionale del legislatore, allorché lo pone al sicuro dalla balìa della sua volontà (O. Bachof, Grundgesetz e potere del giudice, 2017).

L’Ass. Federazione Rinascimento Italia e tutte le Associazioni e Movimenti civici sorelle, auspicano che i Suoi Organi possano “scrutinare l’intrinseca razionalità delle scelte compiute dal legislatore, attraverso il giudizio sulla ragionevolezza, bussola interpretativa di orientamento per qualsiasi operazione applicativa”, nonché avere la forza di rimanere neutrali di fronte a cotanta complessità politica, in ragione del fatto che “La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri” – resta fuori, non perché distante dalla cruda realtà che ci circonda, o insensibile alle attese dei cittadini, ma perché garante imparziale della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché dell’equilibrio fra i poteri istituzionali e al tempo stesso fautore della leale collaborazione fra le istituzioni democratiche” (da S. Sciarra, Intervento di apertura alla tredicesima edizione del Salone della Giustizia, Roma, 2022).

 

Distinti Saluti

Per Federazione Rinascimento Italia

il Presidente

 

Estratto sintetico al link di presentazione:

https://rinascimentoitalia.it/radio/obbligo-di-vaccinazione-anti-sars-cov-2-i-passaggi-chiave-di-un-approfondimento-scientifico-medico-e-giuridico-versione-corta/

Sorgente: CORTE COSTITUZIONALE 30 novembre 2022 in materia di legittimità dell’OBBLIGO VACCINALE – Generazioni Future

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