0 9 minuti 2 anni

“Ecco perché con il Rosatellum il voto non è libero né diretto”: a TPI parla l’avvocato Felice Besostri

Immagine di copertina

Ex senatore dei Ds, Felice Besostri ha coordinato i ricorsi che hanno portato all’abrogazione parziale delle due leggi elettorali precedenti, Porcellum e Italicum. A TPI spiega perché secondo lui anche il Rosatellum contiene principi di incostituzionalità

Pochi giorni e si torna alle urne. Ai lati delle piazze, tra gazebo brandizzati e inquietanti gigantografie, sfiducia e confusione si respirano dense. Per molti l’indecisione è tale da diventare disincentivo all’apposizione dell’ennesimo timbro sulla scheda elettorale. Altri sono entrati in un comprensibile circolo vizioso di polemica e rassegnazione. Qualcuno, dentro e fuori l’agone politico, inizia a sollevare perplessità sul fatto che il proprio voto venga correttamente riflesso nei risultati. Questo qualcuno non ha tutti i torti. Il Rosatellum, machiavellica legge elettorale che tutte le forze politiche si erano impegnate a modificare, disciplinerà invece per la seconda volta il meccanismo di voto, e la traduzione di quel voto in seggi parlamentari.

È una legge pienamente in linea con la Costituzione? Comporta storture paradossali, come il fatto che una croce su Sinistra Italiana mandi in Parlamento un ex democristiano? Gli elettori possono fare qualcosa in merito?

Ne parliamo con Felice Besostri, avvocato ed ex senatore DS, noto al pubblico per aver coordinato i ricorsi che hanno portato all’abrogazione parziale delle due leggi elettorali precedenti, Porcellum Italicum. Con il primo abbiamo votato tre volte prima che, nel 2014 – dopo oltre sei anni di ricorsi e tre gradi di giudizio – la Corte Costituzionale ne dichiarasse l’incostituzionalità, con riferimento a due elementi: il premio di maggioranza e le liste bloccate. Con il secondo – grazie all’impianto innovativo del ricorso – non abbiamo mai dovuto votare, ma è stato dichiarato preventivamente incostituzionale per via del turno di ballottaggio e delle pluricandidature con scelta discrezionale del collegio di elezione.

Sbaglio o un paio di questi elementi ritornano nel Rosatellum?
Ritornano eccome. Il diritto di eleggere, che nella sua radice latina significa proprio scegliere, ci è stato sottratto nel 2005 con il Porcellum e non ci è più stato restituito.

Suona un po’ estremo.
Secondo l’art. 48 della Costituzione, il voto deve essere personale, uguale, libero e segreto. Con specifico riferimento a Camera e Senato, deve essere diretto. Con il Rosatellum il voto non è uguale, non è libero e non è diretto.

Quali sono i problemi di questa legge?
Il problema nasce dalla combinazione di voto congiunto obbligatorio, liste bloccate e pluricandidatura. L’effetto complessivo è che si ottengono risultati non aderenti o addirittura contrari alla volontà dei cittadini, producendo un Parlamento di nominati anziché di eletti. L’elettore fa una scelta, ma le conseguenze di quella scelta sono totalmente estranee al suo controllo. Questo vìola la logica della rappresentanza, voluta dalla Costituzione e dalle più recenti sentenze della Corte.

Il Rosatellum prevede che i seggi di Camera e Senato vengano assegnati con un mix di sistema maggioritario (che pesa per circa un terzo) e proporzionale (circa due terzi). Il maggioritario viene applicato ai collegi uninominali: in ogni collegio, ciascun partito o coalizione candida un solo soggetto, al quale basterà ricevere un solo voto in più degli altri per aggiudicarsi il seggio. Con il proporzionale si vota ai collegi plurinominali: ciascun partito o coalizione candida più soggetti, e saranno più soggetti a potersi aggiudicare i seggi, in proporzione ai voti ricevuti. L’elettore potrà scegliere se barrare il solo candidato uninominale, il solo simbolo del partito scelto, oppure entrambi, ma non in maniera disgiunta. Con un solo segno sulla scheda prenderà quindi due decisioni diverse: chi votare all’uninominale, con il maggioritario, e chi votare al plurinominale, con il proporzionale.

Ed ecco il primo problema: il voto congiunto obbligatorio.
L’elettore non può votare un candidato all’uninominale e un partito o coalizione diversa al plurinominale, pena la nullità della scheda. Se mi piace il candidato uninominale – perché lo conosco, mi convince e voglio che sieda in Parlamento – ma non mi piacciono il partito o la coalizione che lo appoggiano, non posso farci niente. Il mio voto andrà necessariamente anche a loro. Vale anche il viceversa: se condivido le idee di uno specifico partito, ma non voglio dare un seggio al candidato uninominale poiché per me impresentabile, o perché appartiene a un altro partito della coalizione a me lontano, non posso evitarlo. Se ne sta parlando molto con riferimento a Bologna, dove chi vorrà sostenere Civati darà automaticamente il proprio voto a Casini.

Croce sul nome dà il voto anche al partito, croce sul partito dà il voto anche al nome. Non suona molto diretto.
E avvantaggia le coalizioni. Il voto dato al solo candidato uninominale, se sostenuto da una coalizione, viene spalmato su tutti i partiti che ne fanno parte. Non in maniera equa, ma in base ai voti che ciascun partito della coalizione ha ricevuto dagli altri elettori, quelli che hanno scelto di mettere la croce direttamente sul simbolo. Una soluzione migliore sarebbe stata suddividere quel voto in parti uguali tra i partiti della coalizione. Il che, però, avrebbe contrastato con l’obiettivo di questa legge, che è quello di favorire il partito più forte della coalizione. Da qui la convenienza, per i partiti, ad allearsi, pur senza l’obbligo di avere un programma comune. E pur sapendo che dal giorno successivo al voto i partiti potranno creare governi e maggioranze con qualsiasi altra parte politica, anche molto lontana dagli alleati con cui si sono presentati in coalizione.

Veniamo al voto libero: le liste bloccate.
Di per sé non sono incostituzionali. Lo diventano nel momento in cui esprimono la totalità o una grande maggioranza del Parlamento. Con le liste bloccate, i partiti presentano in ciascun collegio un elenco preconfezionato di due – quattro nominativi di loro gradimento, imponendo anche l’ordine di elezione. L’elettore non può esprimere preferenze: se appoggia il partito, ma non un candidato della lista, non può evitare di votarlo. Non può essere sicuro che il suo voto non favorisca proprio lui. In realtà non ha nemmeno la certezza di chi, con quel voto, stia effettivamente favorendo.

Questo anche per via della pluricandidabilità: ciascuno può candidarsi in un collegio uninominale e in ben cinque collegi plurinominali.
In merito a questo la Corte Costituzionale ha dovuto richiamare una sentenza del tribunale federale tedesco, per mancanza di precedenti. Il principio, lì, è che nessun candidato può essere favorito o sfavorito dal comportamento degli elettori in una circoscrizione diversa da quella in cui è candidato. In questo modo, invece, i voti possono migrare da una parte all’altra d’Italia, al punto che un partito potrebbe vedersi assegnare seggi nel collegio di Napoli in virtù di voti ricevuti a Milano.

Il che fa venir meno sia il legame territoriale che la conoscibilità dei candidati.
Elementi che la Corte ha più volte riconosciuto come essenziali, criticando per questo anche le liste lunghe e le preferenze, le quali oltretutto aprono al rischio dei voti di scambio. Ma esistono vie di mezzo: in Svizzera le liste sono bloccate, ma l’elettore ha facoltà di eliminare uno o più candidati non graditi. In Germania le liste vengono prima proposte agli elettori, e qualsiasi iscritto al partito può contestare candidature non in linea con lo statuto.

Il voto non è nemmeno uguale?
In alcuni casi, no. Per via delle soglie di sbarramento e della riduzione del numero dei parlamentari, si creano distorsioni al Senato, in cui i seggi sono assegnati su base regionale. Ci sono regioni – come il Trentino Alto Adige, le cui province autonome sono equiparate a regioni e dunque hanno diritto a tre seggi ciascuna – che hanno lo stesso numero di seggi di altre regioni, come la Calabria, avendo poco più della metà dei residenti. Oltre agli squilibri in termini di numero di cittadini per rappresentante, è come se un elettore del Senato in Trentino valesse quasi il doppio di uno in Calabria.

Sorgente: “Ecco perché con il Rosatellum il voto non è libero né diretto”: a TPI parla l’avvocato Besostri

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20