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Tutte le novità in materia di congedi e permessi introdotti dal Decreto Rilancio

Il Governo italiano, giunta la c.d. Fase 2 al termine del lockdown, ha pubblicato, in data 19.05.2020, il Decreto Legge n. 34/2020, conosciuto anche come Decreto Rilancio, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Con il predetto D.L. sono state apportate numerose modifiche, anche in ordine agli aspetti giuslavoristici, al Decreto c.d. Cura Italia.

1. Il congedo introdotto per emergenza COVID-19

La conciliazione delle esigenze familiari con gli impegni lavorativi sembra avere un’importanza ancor più preminente nell’attuale Fase 2.
Infatti, la ripresa delle attività da parte della stragrande maggioranza delle aziende, concomitante con la sospensione ormai definitiva dei servizi scolastici per l’anno 2019/2020, ha generato un problema logistico-organizzativo di non poco conto.
Se i genitori devono tornare a lavoro ed i nonni sono spesso esclusi dalla possibilità di accudire i nipoti, in quanto categoria più esposta al rischio di contagio, chi rimane a casa con i bambini?
Il Decreto Rilancio ha provato a dare una risposta a detto interrogativo, modificando l’art. 23 del Decreto Cura Italia, che aveva introdotto un congedo parentale ad hoc.

1.1. Il congedo indennizzato

In particolare, l’art. 72 del D.L. 34/2020 sostituisce il comma 1 dell’art. 23 del D.L. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020) con il seguente comma: “1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa”.

Due sono le modifiche sostanziali apportate rispetto al testo originario: la durata del congedo ed il periodo all’interno del quale è possibile fruirne.

Sotto quest’ultimo aspetto, si rileva che il Decreto Cura Italia – in forza del richiamo al DPCM 4 marzo 2020 abrogato e sostituito dai DPCM emanati successivamente, da ultimo, dal DPCM 10 aprile 2020 – prevedeva che il congedo in esame potesse essere richiesto nel periodo compreso tra il 5 marzo ed il 3 maggio.
In particolare, l’originario art. 23 ancorava la fruizione del relativo congedo alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche.
Il Decreto Rilancio invece, da un lato, elimina il richiamo alla chiusura delle scuole e, dall’altro, estende l’arco temporale di fruizione dell’istituto fino alla data del 31 luglio 2020.

In ordine alla durata della misura in esame, l’art. 72 del D.L. 34/2020 ha portato la stessa a trenta giorni complessivi rispetto agli originari quindici giorni.
Ciò significa che i lavoratori che, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio hanno già usufruito dei quindici giorni previsti dal Decreto Cura Italia, potranno usufruire di altri quindici giorni, mentre i dipendenti che non ne hanno usufruito avranno a disposizione tutti e trenta i giorni.

Restano ferme la categoria dei beneficiari, le modalità di richiesta e di fruizione e le condizioni di accesso al congedo, rinvenibili al seguente articolo: Congedi e permessi introdotti dal Decreto Cura Italia.

1.2. Il congedo non indennizzato

L’art. 72 del D.L. 34/2020 apporta, poi, una modifica anche al comma 6 del medesimo art. 23 del Decreto Cura Italia, che aveva introdotto, per i genitori con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, un congedo non indennizzato.

In particolare, l’originario comma 6 dell’art. 23 recitava: “Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
In forza dell’incipit di detta norma e dell’interpretazione fornita dall’INPS, dapprima con il Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 e successivamente con la Circolare n. 45 del 25 marzo 2020, la durata di detto congedo era stata equiparata a quella prevista per il congedo indennizzato di cui all’art. 23, comma 1, del D.L. 18/2020.

Il Decreto Rilancio ha, però, apportato delle importanti modifiche al comma in esame, sostituendolo con il seguente: “In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
A fronte del silenzio della Relazione Illustrativa al D.L. 34/2020 in merito alla misura in esame, sorge qualche dubbio interpretativo.
In particolare – in forza della sostituzione dell’espressione “Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5” con la frase “In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5” e delle parole “di età compresa tra i 12 e i 16 anni” con “minori di anni 16” – sembrerebbe che il congedo di cui al comma 6 sia una misura aggiuntiva rispetto al congedo di cui al comma 1, fruibile anche dai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni una volta terminati i 30 giorni coperti dalla retribuzione al 50%.
Se così fosse, la durata del congedo non indennizzato sarebbe pari all’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sul punto, si ritiene, però, opportuno attendere delucidazioni e chiarimenti, che – a fronte della formulazione poco chiara della norma – appaiono più che mai necessari.

2. Il bonus baby-sitting

Il decreto Cura Italia aveva previsto, poi, al comma 8 dell’art. 23, una misura alternativa rispetto ai congedi di cui sopra.
In particolare, detta norma prevedeva che i genitori di figli di età inferiore ai 12 anni (limite non previsto nel caso di figli portatori di handicap in situazione di gravità) potevano fruire di un bonus pari a 600,00 € per l’acquisto dei servizi di baby-sitting.

L’art. 75 del Decreto Rilancio, da un lato, raddoppia detta cifra, portandola ad € 1.200,00 e, dall’altro, aggiunge il seguente periodo: “Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

Anche in questo caso i lavoratori che, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio hanno già usufruito dei 600,00 € previsti dal Decreto Cura Italia, potranno usufruire degli altri 600,00 €, mentre i dipendenti che non ne hanno usufruito avranno a disposizione l’intera somma pari a 1.200,00 €.

Ulteriore novità è che tale bonus – inizialmente utilizzabile solo per acquistare sei servizi di baby-sitting mediante il c.d. libretto famiglia – può, adesso, essere speso anche per iscrivere i figli a centri estivi per l’infanzia.

3. L’estensione dei permessi retribuiti ex lege 104/1992

Ulteriore misura che aveva previsto l’art. 24 del Decreto Cura Italia, a tutela della disabilità, era l’estensione dei permessi ex lege 104.
In particolare, il comma 1 di detto articolo prevedeva l’incremento del numero di giorni di permesso mensile retribuito, di cui all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, di ulteriori dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020.

L’art. 73 del D.L. 34/2020 prevede che detta estensione sia fruibile anche nei mesi di maggio ed aprile del 2020.
In conseguenza di ciò, i lavoratori che assistono un familiare disabile ed i dipendenti portatori di handicap possono fruire per altri due mesi delle 12 giornate aggiuntive di permesso, che si vanno a sommare ai tre giorni mensili previsti ex lege 104/1992.

Anche in questo caso, restano ferme le modalità di richiesta e di fruizione e le condizioni di accesso, rinvenibili al seguente articolo: Congedi e permessi introdotti dal Decreto Cura Italia.

 

Sorgente: Decreto Rilancio: le novità per congedi e permessi

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