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Perché Welby avrebbe potuto avvalersi del suicidio assistito e Eluana Englaro no

di Margherita De Bac

1 Che cos’è l’eutanasia?
È l’atto con cui un medico o un’altra persona somministrano farmaci su libera richiesta del paziente consapevole e informato con lo scopo di provocarne intenzionalmente la morte immediata. L’obiettivo dell’eutanasia è quello di anticipare la fine della vita per togliere sofferenza. In Italia è un atto vietato. I Paesi in cui questa pratica ha legittimazione giuridica (Olanda, Belgio, Lussemburgo) prevedono condizioni di gravi patologie inguaribili e di sofferenza fisica o psichica percepita come insopportabile, espressa ripetutamente. È in discussione la possibilità di allargarla a persone con depressione, disagio esistenziale, solitudine

2 E il suicidio assistito?
Si distingue dall’eutanasia perché in questo caso è l’interessato a compiere l’ultimo atto per causare la propria morte, atto reso possibile grazie alla collaborazione di un terzo, anche un medico, che prescrive e porge il prodotto letale nel rispetto delle rigide condizioni previste dal legislatore. La procedura può avvalersi di macchine per aiutare il paziente con ridotta capacità fisica ad assumere la pozione letale. La maggioranza delle volte l’aiuto al suicidio si realizza con l’assistenza di medico, farmacista, infermiere all’interno di strutture di cura (aiuto medicalizzato). All’origine ci deve sempre essere la volontà della persona a suicidarsi senza che vengano esercitate pressioni sulla sua autonomia (istigazione), che il malato abbia sofferenze insopportabili e non esistano prospettive di miglioramento.

3 Qual è la situazione in Europa ?
Oltre che in Olanda, Belgio e Lussemburgo il suicidio assistito è legalizzato in Svizzera. I cittadini italiani per ottenerlo si rivolgono principalmente alla Svizzera grazie alla facilità di comunicazione linguistica. Le leggi in Olanda non escludono che uno straniero possa richiedere eutanasia ma la procedura di richiesta comporta una buona conoscenza scritta e orale della lingua olandese o inglese del paziente che non può avvalersi di un interprete. Francia, Spagna e Germania hanno legiferato a favore del rifiuto dei trattamenti sanitari e alla sedazione palliativa profonda continua senza spingersi oltre. La richiesta del paziente deve essere volontaria, attuale, libera e informata.

4 Nei più noti casi degli ultimi anni, chi ne avrebbe potuto usufruire?
Avrebbe potuto avvalersene Piergiorgio Welby, che era cosciente, ma non la Englaro, in stato vegetativo quindi incapace di esprimere le sue volontà.

5 Che cos’è la sedazione profonda
La sedazione profonda viene praticata con l’uso di farmaci e porta il paziente in una condizione di coscienza ridotta fino al momento del decesso. E’ un trattamento medico sottoposto a condizioni e requisiti specifici indicati da due leggi

6 Quali erano le norme italiane sul fine vita e cosa cambia con la sentenza?
Eutanasia e suicidio assistito sono vietati. Quest’ultimo reato è normato dall’articolo 580 del codice penale che prevede fino a 12 anni di carcere per chi assiste e istiga al suicidio. I due reati sono accomunati ma la Consulta ha indicato la non punibilità — in alcuni casi — di chi accompagna al suicidio. Dal 31 gennaio del 2018 è in vigore la legge su consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (Dat) dove vengono considerati legittimi il rifiuto e la rinuncia informata e consapevole da parte del paziente, espressi anche attraverso un testamento, a qualsiasi intervento sanitario, anche se salvavita (idratazione e nutrizione artificiale).

7 Perché Marco Cappato è sotto processo?
Nel febbraio del 2017 ha accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani, il dj Fabo, gravemente disabile e cieco, assecondando la sua ferma richiesta di togliersi la vita con l’assunzione di un farmaco letale che Fabo ha poi preso azionando uno stantuffo attraverso il quale si è iniettato nelle vene il veleno. Cappato è stato accusato di aver rafforzato il proposito suicidario di Fabo e di averne agevolato l’esecuzione, reati previsti dall’articolo 580.

8 Perché l’intervento della Corte Costituzionale?
Il 14 febbraio del 2018 la Corte d’Assise di Milano ha posto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità sull’articolo che punisce l’assistenza al suicidio. L’ordinanza della Consulta arriva il 24 ottobre 2018: «L’attuale assetto normativo sul fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti». La Corte chiede quindi al Parlamento di intervenire con una disciplina specifica entro un anno. La materia viene discussa dalla Commissione Affari Sociali della Camera. L’accordo non si trova, Lega e m5s, maggioranza del precedente governo si mantengono su posizioni opposte. Ecco perché è stata necessaria una sentenza.

9 Quali sono le condizioni indicate dalla Consulta per la non punibilità?
Le quattro condizioni necessarie per la «non punibilità» sono quelle del caso concreto — quello di Dj Fabo, appunto — arrivato sul tavolo della Corte: l’aiuto fornito a una persona «affetta da patologia irreversibile», alla quale la malattia provoca «sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili», tenuta in vita da sostegni artificiali e però in grado di compere scelte «libere e consapevoli». In sostanza, la Corte d’assise di Milano ha ora gli strumenti — forniti dalla Consulta — per disapplicare l’antica formulazione della norma che equipara l’istigazione con l’assistenza al suicidio, e comportarsi di conseguenza.

10. Ci sono limiti posti alla «non punibilità»?
Sì, e anche questi sono stati indicati dalla Corte Costituzionale. Richiamandosi alla legge del 2017, è stato stabilito che occorre rispettare «le modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua». Inolre, tutte le verifiche sulle «condizioni richieste» e sulle «modalità di esecuzione» dovranno essere fatte da una struttura del Servizio sanitario pubblico e dopo aver raccolto il parere del comitato etico territoriale.

Sorgente: Fine vita, cosa cambia dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Eutanasia e sedazione: la guida – Corriere.it

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