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Accolto il ricorso dell’Aduc, associazione di consumatori. La soddisfazione della Camera penale

«Irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l’essere responsabile di ‘comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione’ di determinate aree». Così le motivazioni con cui il Tar della Toscanaha annullato il provvedimento della prefettura di Firenze che il 9 aprile scorso aveva istituito, per motivi di sicurezza pubblica, le ‘zone rosse’, 17 aree della città dove non possono stazionare i denunciati per rissa, stupefacenti, lesioni, percosse, commercio abusivo.

La notizia della decisione del Tar è stata data dall’associazione di consumatori Aduc che ha promosso il ricorso, presentato dagli avvocati Cino Benelli, Adriano Saldarelli e Fabio Clauser per conto di un loro cliente sottomesso ai divieti istituiti dal provvedimento prefettizio. Aduc aveva motivato la sua iniziativa «a difesa della democrazia e dei diritti di libertà individuali che erano stati lesi da questo provvedimento sostenendo che essere denunciati non è un comportamento, è un fatto. Un fatto che non dipende dal denunciato e che in uno Stato di diritto deve essere considerato neutro, fino a che non si giunga ad una condanna definitiva (giusto per avere un’idea: anche chi è stato assolto con formula piena è stato denunciato – sono le parole in un comunicato di Aduc -. Anche chi è stato accusato falsamente è stato denunciato). Ricordiamo che l’ordinanza prefettizia di Firenze è stata lodata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, come modello da esportare in altre città».

Per il Tar questa «automatica equiparazione appare irragionevole poiché non è dato evincere nesso di consequenzialità automatica tra il presupposto e la conseguenza», «in altri termini non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati». Inoltre, sempre il Tar, «lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere usato in via ordinaria poiché dovrebbe esser previsto da specifica norma di legge come stabilisce l’articolo 16 della Costituzione».

Un provvedimento simile, prosegue il Tar nella sentenza che annulla l’ordinanza della prefettura di Firenze sulle ‘zone rosse’, «avrebbe dovuto essere formulato in maniera tale da colpire quei soggetti non solo denunciati ma che, per i loro comportamenti, possa ritenersi che concretamente ostacolino l’accessibilità e la fruizione di determinate zone cittadine». «Si può fare riferimento, sotto tale profilo – motivano i giudici amministrativi – a persone che costantemente stazionano in determinati punti della città per vendere sostanze stupefacenti o che abitualmente ivi si ritrovano e mettano in atto comportamenti violenti». «Al fine di legittimamente disporre misure incidenti sul libertà costituzionalmente garantite è cioè necessario che alla denuncia del soggetto interessato (presupposto imprescindibile) si aggiungano altri elementi qualificanti la sua pericolosità, i quali siano concretamente desumibili da precedenti di polizia o altri elementi incontrovertibili». Il Tar, che ha accolto il ricorso di un cittadino denunciato per gli effetti dell’ordinanza prefettizia, rileva inoltre che «manca la dimostrazione, da parte dell’amministrazione, dell’insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell’ordinamento per affrontare la situazione «di ordine pubblico rilevata e, riguardo a questa carenza, fa riferimento a una riunione delle forze di polizia del 20 marzo 2019 e a una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 27 marzo 2019 dal cui verbale non si ricava «una valutazione di insufficienza dei mezzi ordinari per fronteggiare la situazione di rischio per la sicurezza urbana».

Respinte, invece, altre censure del ricorso. Come laddove si lamenta l’ingerenza dell’autorità prefettizia nelle competenze proprie del sindaco «il motivo – sostiene il Tar – deve essere respinto poiché come correttamente replica la difesa erariale il sindaco, nell’esercitare i poteri di ordinanza, agisce quale rappresentante dell’autorità statale», «il sindaco agisce quale ufficiale di Governo». «In questo contesto – ancora il Tar della Toscana – non si può tracciare un confine netto tra competenze prefettizie e sindacali e deve invece ipotizzarsi un coordinamento dell’azione dell’una e dell’altra autorità. Non è inoltre possibile delineare una netta distinzione, come il ricorrente pretende, tra ordine pubblico e sicurezza urbana poiché il mantenimento del primo è presupposto del secondo: in assenza di ordine pubblico non può certo darsi alcuna urbana sicurezza». Da respingere anche le critiche sulla «selezione di reati che possono legittimare l’adozione della misura e quelle con cui lamenta l’inefficacia del provvedimento impugnato rispetto al conseguimento dei suoi scopi, poiché finirebbe con lo spostare la situazione relativa alle cosiddette zone rosse della città in altri luoghi del territorio comunale».

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Camera penale di Firenze, Luca Bisori: «La decisione del Tar della Toscana rappresenta una vittoria della legalità costituzionale e dei fondamentali principi di libertà propri di ogni ordinamento liberal-democratico, su un provvedimento fortemente illegittimo, in grado di comprimere gravemente la libertà personale di numerosi cittadini (italiani e non)».

Sorgente: “Zone Rosse”, il Tar annulla il provvedimento della prefettura di Firenze – Cronaca – lanazione.it

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