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La Regione Basilicata bastonata dalla Corte costituzionale sugli accreditamenti e sul lavoro dei medici pubblici nelle strutture private

Altre 5. La Corte Costituzionale ha bocciato altre 5 norme della Regione Basilicata impugnate dal Governo centrale all’epoca presieduto dal Paolo Gentiloni. Si tratta di tutte norme che riguardano la sanità.
Una «manita» (per dirla in termini sportivi) che diventa sun 5 a 1 solpo perché la stessa Corte Costituzionahe ha giudicato «manifestamente infondato» il ricorso contro un’altra norma con cui la Regione aveva soppresso un «non» ridondante che vietava la presenza di sale da gioco «nel caso di ubicazione in un raggio (non) inferiore ai 500 metri» da luoghi sensibili.
Le questioni invece, sulle quali la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme lucane sono più sostanziali e riguardano tutte diversi aspetti della sanità. Per gli addetti ai lavori si tratta degli articoli 23, 26 (commi 3 e 4, primo periodo anche come modificato dalla legge 11/2018), 30 comma 2 e 33 della legge regionale 19 del 2017 e l’art.23 della legge regionale 39/2017 anche come modificato dalla legge 1/2018.

Per chi ha meno praticità con la normativa di settore, diciamo subito che le norme riguardano le auorizzazioni per i centri sanitari privati che operano in regime di convenzione col sistema sanitario pubblico, la possibilità che gli stessi centri privati possano servirsi di medici dipendenti del servizio sanitario pubblico e i tetti di spesa della mobilità sanitaria attiva, ossia le prestazioni rese in Basilicata in favore di residenti in altre Regione e che devono essere da queste rimborsate.

Le strutture convenzionate – Sono in particolare due le norme bocciate per l’autorizzazione a questo tipo di strutture. In particolare l’Art.23 della legge della L.R. 19/2017 modificava la precedente normativa «mediante la sostituzione dell’espressione “entro due anni” con quella «entro cinque anni», così prorogando di tre anni i termini concessi alle strutture sanitarie per gli adeguamenti strutturali connessi alle procedure di autorizzazione». Una norma, aveva eccepito il Governo, che contrastava con le norme nazionali sul possesso di requisiti minimi. Successivamente la Regione era nuovamente intervenuta (con la L.R. 39/2017) aggiungendo che le strutture sanitarie dovevano ultimare i lavorid el piano di adeguamento «entro il termine di anni tre dalla espressione» del parere della commissione tecnica aziendale. E ancora con la LR 1/2018 aveva precisato che le strutture che avevano ricevuto il parere entro il 2017 «devono ultimare i relativi lavori entro il termine di anni tre decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge», cioè, in prativa, entro l’inizio del 2021. Ma la Corte ha precisato che «la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private si inquadra nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che preclude alle Regioni di derogare ai principi fondamentali fissati dalle norme statali» mentre «la normativa regionale in esame, nel prorogare i termini per l’adeguamento, consente a dette strutture di operare a prescindere dalla conclusione della verifica circa l’adeguatezza della struttura stessa» in contrasto con le norme nazionali che prescrivono che «l’esercizio dell’attività sanitaria avvenga previa verifica del possesso dei requisiti minimi».

Ragionamento simile per i commi 3 e 4 dell’articolo 26 della LR.19/2017 che, al comma 3, prevedeva che «le strutture sociosanitarie già attive ed operanti devono presentare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, domanda di autorizzazione per poter continuare a svolgere l’attività sanitaria». Una norma, per il Governo, in contrasto con quella nazionale che vuole che l’autorizzazione all’esercizio segua l’accertamento dei requisiti e,a nche inq uesto caso, riconosciuta com fondata dai giudici costituzionali. E stesso discorso vale per il comma 4 che autorizzava «le ASL a stipulare contratti o convenzioni di durata non superiore a diciotto mesi con le strutture sociosanitarie provvisoriamente accreditate», una norma che sebbene poi modificata dalla Regione, avrebbe potuto produrre effetti nel periodo di vigenza.

I privati e i medici del SSN – L’art 30 della LR 19/2017 prevedeva la possibilità per le strutture sanitarie private accreditate di avvalersi «dell’opera di medici in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, sempre che questa rientri nell’ambito di accordi e/o protocolli di intesa stipulati con le Aziende del Servizio sanitario regionale di dipendenza». Una norma, ha eccepito il Governo, che violava «il principio di unicità del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN» sancito dalle leggi nazionali, una norma, quella Statale dal «carattere oggettivo e assoluto» hanno osservato i giudici costituzionali nel sentenziare l’illegittimità della norma regionale.

Mobilità sanitaria interregionale attiva – Ancora la Regione con l’art.33 della LR 19/2017 aveva previsto che non dovessero essere applicati i tetti di spesa per alcuni tipi di prestazione e cioè i DRG di alta complessità, le attività di specialistica ambulatoriale, le prestazioni trasferite da regime ospedaliero a regime ambulatoriale e quelle considerabili salva-vita definite critiche dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012. Una previsione poi abrogata dalla Regione (con la LR 11/2018) ma che potrebbe aver prodotto effetti nel periodo di vigenza e che, per il Governo, avrebbe violato i limiti della competenza legislativa regionale e i principi del contenimento della spesa pubblica. E i giudici costituzionali hanno dato Ragione allo Stato evidenziando come la Regione, nellla sua regolamentazione, non abbia previsto misure compensative di riduzione della spesa con la possibilità di «determinare oneri aggiuntivi e non coperti, sicché non è consentita dalla legislazione nazionale».

Sorgente: Sanità privata e medici con doppio lavoro: Consulta boccia 5 leggi lucane – La Gazzetta del Mezzogiorno

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